RegolamentoTitolo VI

Art. 108

In vigore dal 30 set 1909
Il cassiere economo cura direttamente o per mezzo dei Comitati locali e dei soci incaricati dal Consiglio la esazione di tutte le somme con destinazione a favore del patronato. Con le norme deliberate dal Consiglio paga e fornisce oggetti agli orfani, ai tutori, ai soci incaricati. Il pagamento e le forniture rispondenti alle quietanze e alle ricevute vanno registrati nell'apposito libretto rilasciato all'orfano e nel registro di contabilità tenuto dal cassiere. Sotto la propria responsabilità, il cassiere economo custodisce le ricevute e ogni altro documento giustificativo delle entrate e delle spese, che ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta del presidente e del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-108

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