RegolamentoTitolo VI

Art. 103

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio deve esaminare tutte le proposte dei soci in quanto mirino a beneficare orfani di maestri o a privarli di benefici già deliberati. La concessione è sempre fatta con deliberazione presa di maggioranza assoluta di voti; la sospensione temporanea o definitiva di un beneficio concesso non può essere eseguita se non per deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei presenti all'adunanza. Nella concessione dei benefici saranno preferiti gli orfani i cui genitori erano soci del patronato, e si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione del socio defunto, delle condizioni di famiglia, della volontà espressa in vita dal socio, del desiderio del legale rappresentante dell'orfano. Oltre i casi per i quali vi saranno apposite deliberazioni del Consiglio, i benefici concessi si perdono: a) quando l'orfano compie il diciannovesimo anno di età; b) quando compie il corso di studi; c) quando contrae matrimonio; d) quando siano migliorate le condizioni finanziarie dell'orfano e della famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-103

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