Art. 106
RegolamentoTitolo VI

Art. 106

115 / 124
In vigore dal 30 set 1909
I Comitati locali e, in mancanza, i soci del patronato devono: a) fare le proposte per facilitare il compito assegnato all'istituto nazionale e ai patronati di vigilanza dalla legge 5 luglio 1908, n. 391; b) dare pareri sulle domande per benefici a favore di orfani, fornendo i documenti e le informazioni necessarie; c) dare informazioni dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni finanziarie degli orfani e delle loro famiglie; d) eseguire, per quanto sia di loro spettanza, le deliberazioni e le istruzioni del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale e dei patronati provinciali; e) vegliare sugli orfani e informare per gli opportuni provvedimenti; f) curare, sotto la propria responsabilità, la gestione delle somme affidate, e renderne conto ad ogni richiesta; g) riscuotere le somme dovute dai soci e le somme comunque erogate a favore degli orfani dei maestri ed eseguire il versamento al cassiere del patronato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-106