RegolamentoTitolo VI

Art. 100

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio del patronato, si riunisce, di regola, ogni due mesi; straordinariamente quando lo creda opportuno il presidente o lo chieda uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'. Le adunanze sono valide quando intervengono il presidente e due membri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-100

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Art. 100 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo