Regolamento›Titolo VI
Art. 100
In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio del patronato, si riunisce, di regola, ogni due mesi; straordinariamente quando lo creda opportuno il presidente o lo chieda uno dei membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'. Le adunanze sono valide quando intervengono il presidente e due membri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-100