Art. 100
RegolamentoTitolo VI

Art. 100

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In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio del patronato, si riunisce, di regola, ogni due mesi; straordinariamente quando lo creda opportuno il presidente o lo chieda uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'. Le adunanze sono valide quando intervengono il presidente e due membri.
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