Regolamento›Titolo VI
Art. 99
In vigore dal 30 set 1909
Il patronato è amministrato da un Consiglio presieduto dal Regio provveditore e composto dall'ispettore scolastico anziano, da un rappresentante del Consiglio scolastico, da un rappresentante dell'Associazione del patronato e da un rappresentante della classe magistrale, possibilmente scelti tra coloro che risiedono nel capoluogo della Provincia.
Il rappresentante dell'Associazione è incaricato dell'ufficio di cassiere-economo; il rappresentante della classe magistrale è incaricato dell'ufficio di segretario-contabile.
Le cariche sono gratuite, salvo il diritto pei soli membri dimoranti fuori del capoluogo alle indennità di trasferta e di soggiorno nella misura indicata dall'art. 141 del regolamento per la istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150.
Il patronato, nei limiti del proprio bilancio, potrà stabilire nel suo statuto un fondo pel rimborso delle dette indennità.
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