RegolamentoTitolo VI

Art. 99

In vigore dal 30 set 1909
Il patronato è amministrato da un Consiglio presieduto dal Regio provveditore e composto dall'ispettore scolastico anziano, da un rappresentante del Consiglio scolastico, da un rappresentante dell'Associazione del patronato e da un rappresentante della classe magistrale, possibilmente scelti tra coloro che risiedono nel capoluogo della Provincia. Il rappresentante dell'Associazione è incaricato dell'ufficio di cassiere-economo; il rappresentante della classe magistrale è incaricato dell'ufficio di segretario-contabile. Le cariche sono gratuite, salvo il diritto pei soli membri dimoranti fuori del capoluogo alle indennità di trasferta e di soggiorno nella misura indicata dall'art. 141 del regolamento per la istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150. Il patronato, nei limiti del proprio bilancio, potrà stabilire nel suo statuto un fondo pel rimborso delle dette indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 99 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo