Regolamento›Titolo III
Art. 55-bis
In vigore dal 11 ott 1912
Le domande di ammissione al concorso ai posti ed alle borse di studio, corredate dei relativi documenti, devono essere presentate entro il 15 agosto al R. provveditore, presidente del patronato di vigilanza sugli orfani della Provincia, dove il concorrente tiene la sua residenza.
Il R. provveditore esamina i documenti, e, quando non siano in regola, li restituisce con invito a regolarizzarli e completarli entro 15 giorni.
Trascorso questo termine, il Consiglio del patronato istruisce le domande servendosi delle notizie e degli altri elementi di giudizio, che possa raccogliere sui concorrenti. Entro il 15 settembre trasmette domande e documenti, con una relazione motivata, al presidente dell'Istituto nazionale.
Il Consiglio direttivo dell'Istituto conferisce i posti e le borse di studio ai più meritevoli in base ad una graduatoria unica da esso compilata, valendosi delle informazioni fornite dai patronati provinciali di vigilanza sugli orfani dei maestri elementari.
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