RegolamentoTitolo II

Art. 21 bis

In vigore dal 11 ott 1912
Tutte le entrate elencate nel precedente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti per mezzo della Direzione generale degli istituti di previdenza che gestisce il fondo unico. Il versamento delle rette dovute dai convittori e dalle convittrici a pagamento, nei convitti di Assisi e di Anagni, sarà effettuato presso la sezione di Regia tesoreria provinciale, dalla quale gli interessati ritireranno vaglia dal tesoro da spedirsi a mezzo del sindaco o dell'ufficiale provinciale scolastico alla predetta Direzione generale. Il Consiglio direttivo, insieme col bilancio preventivo, comunica alla Direzione generale degli istituti di previdenza un elenco in cui sono specificate tutte le somme dovute a qualunque titolo all'istituto ed ai collegi annessi, coll'indicazione dei contribuenti, del loro recapito e della scadenza dei versamenti. Dei versamenti non avvenuti a tempo debito la predetta Direzione generale informa tosto la Giunta direttiva per i suoi provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-21-bis

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Art. 21 bis Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo