RegolamentoTitolo II

Art. 54-bis

In vigore dal 11 ott 1912
Il rettore del collegio di Assisi alloggia con la famiglia gratuitamente in locali del convitto a ciò destinati dal Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione di ciascun collegio fissa ogni anno, in sede di bilancio preventivo, le quote di vitto che gli istitutori, le istitutrici e le maestre interne sono tenuti a pagare al collegio per il proprio mantenimento, ragguagliandole alla media generale di vitto iscritta nel bilancio di previsione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-54-bis

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Art. 54-bis Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo