RegolamentoTitolo II

Art. 27-bis

In vigore dal 11 ott 1912
Alla fine di ogni mese la Direzione generale degli istituti di previdenza comunicherà al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale l'elenco delle somme riscosse per qualsiasi titolo entro il mese stesso per conto dell'Istituto e dei due collegi dipendenti. Entro la prima quindicina di giugno di ciascun anno la predetta Direzione generale notificherà al Consiglio direttivo dell'Istituto l'importo delle somme introitate e da introitarsi in conto della giornata di stipendio e del bollo supplementare, perché il Consiglio possa farne la ripartizione ai sensi dell' della legge 5 luglio 1908, n. 391, da valere per l'anno finanziario successivo, e bandire quindi entro il 30 giugno il concorso ai posti e alle borse di studio vacanti è di nuova istituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-27-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo