Art. 1
In vigore dal 30 set 1909
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l' della legge 8 luglio 1904, n. 407, concernente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari;
Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-rd-1