Art. 1

In vigore dal 30 set 1909
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l' della legge 8 luglio 1904, n. 407, concernente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari; Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1909. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-rd-1

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