RegolamentoTitolo I

Art. 19-bis

In vigore dal 11 ott 1912
Il Consiglio e la Giunta direttiva dell'istituto nazionale propongono al Ministero dell'istruzione tutti i provvedimenti che reputino necessari per il buon andamento dei collegi di Assisi e di Anagni, anche intorno al personale addettovi dipendente e stipendiato dal Ministero. Tutti i provvedimenti che il Ministero adotta rispetto al personale stesso, sono comunicati agli interessati esclusivamente per mezzo del presidente dell'istituto nazionale. Ed esclusivamente per lo stesso tramite corrisponderanno col Ministero il rettore del convitto di Assisi e la direttrice del collegio di Anagni, salvi i casi di urgenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-19-bis

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