Regolamento›Titolo I
Art. 11-bis
In vigore dal 11 ott 1912
Nel seno del Consiglio direttivo è costituita una Giunta direttiva, composta di tre membri: il presidente del Consiglio, che la presiede, uno dei rappresentanti il Ministero della pubblica istruzione, ed uno dei rappresentanti la classe magistrale, il quale risieda in Roma, designati dal Consiglio direttivo nella prima adunanza di ogni anno. Essi sono rieleggibili. Qualora nessuno dei tre rappresentanti la classe magistrale risiedesse in Roma, il Consiglio eleggerà a far parte della Giunta un altro dei suoi membri.
La Giunta si raduna di regola una volta la settimana nel giorno che essa stabilisce nella sua prima adunanza, e rappresenta e fa le veci del Consiglio direttivo negli intervalli fra le tornate di questo, eccetto per quelle deliberazioni che dalla legge sono direttamente deferite al Consiglio medesimo.
Ventiquattro ore prima della adunanza il presidente comunica, per iscritto, a ciascuno dei membri l'ordine del giorno.
Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno due membri, compreso il presidente che, qualora per legittimo impedimento non possa intervenire, potrà delegare uno degli altri due membri della Giunta medesima.
Le deliberazioni nelle quali i due soli membri presenti non siano concordi, sono rinviate ad un'altra seduta.
Ad ogni tornata del Consiglio direttivo, la Giunta riferisce sull'opera da essa compiuta.
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