Art. 54-bis
RegolamentoTitolo II

Art. 54-bis

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In vigore dal 11 ott 1912
Il rettore del collegio di Assisi alloggia con la famiglia gratuitamente in locali del convitto a ciò destinati dal Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione di ciascun collegio fissa ogni anno, in sede di bilancio preventivo, le quote di vitto che gli istitutori, le istitutrici e le maestre interne sono tenuti a pagare al collegio per il proprio mantenimento, ragguagliandole alla media generale di vitto iscritta nel bilancio di previsione.
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