RegolamentoTitolo IV

Art. 87

In vigore dal 30 set 1909
Le convittrici, che non siano alunne della scuola professionale dovranno frequentare per qualche ora della settimana uno almeno dei seguenti insegnamenti: dattilografia, telegrafia, sartoria, cucito in bianco, e sarà loro rilasciato analogo attestato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-87

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Art. 87 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo