Regolamento›Titolo IV
Art. 87
In vigore dal 30 set 1909
Le convittrici, che non siano alunne della scuola professionale dovranno frequentare per qualche ora della settimana uno almeno dei seguenti insegnamenti: dattilografia, telegrafia, sartoria, cucito in bianco, e sarà loro rilasciato analogo attestato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-87