Regolamento›Titolo IV
Art. 83
In vigore dal 30 set 1909
La insegnante nominata in seguito a concorso farà parte del ruolo del personale del collegio dipendente dallo Stato ed avrà gli stessi diritti, anche in rapporto alla pensione, del personale attualmente appartenente a detto ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-83