Regolamento›Titolo IV
Art. 82
In vigore dal 30 set 1909
Il concorso, in ogni caso, sarà bandito dal Ministero della pubblica istruzione per titoli e per esame, su programma che dovrà rispondere alla speciale natura del corso, e alle attitudini che la legge si propone di creare nelle alunne.
Nel bando di concorso sarà determinato lo stipendio che verrà corrisposto alla insegnante. Stipendio che non potrà in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il secondo ordine di ruolo dalla tabella B, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142.
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