Regolamento›Titolo IV
Art. 87
96 / 124In vigore dal 30 set 1909
Le convittrici, che non siano alunne della scuola professionale dovranno frequentare per qualche ora della settimana uno almeno dei seguenti insegnamenti: dattilografia, telegrafia, sartoria, cucito in bianco, e sarà loro rilasciato analogo attestato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-87