Art. 87
RegolamentoTitolo IV

Art. 87

96 / 124
In vigore dal 30 set 1909
Le convittrici, che non siano alunne della scuola professionale dovranno frequentare per qualche ora della settimana uno almeno dei seguenti insegnamenti: dattilografia, telegrafia, sartoria, cucito in bianco, e sarà loro rilasciato analogo attestato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-87