Regolamento›Titolo III
Art. 69
In vigore dal 11 ott 1912
Le borse si conferiscono:
a) ad orfani ed orfane di maestri, che abbiano non meno di sei anni e non più di diciotto, purchè possano compiere il loro corso di studio entro il 19° anno;
b) ad orfani ed orfane di maestri, forniti di posto di studio in uno dei due collegi, che abbiano compiuto i 19 anni, ma senza loro colpa non abbiano terminato il corso di studi: la colpa deve escludersi se l'orfano abbia perduto qualche anno per ragioni di salute, o se, entrando tardi in collegio o mal preparato, abbia dovuto ripetere alcuna delle classi elementari o la prima dei corsi d'istruzione media;
c) a orfani e orfane di maestri che dimostrino speciale vocazione per studi che non si possono compiere ad Assisi ed Anagni.
Nei casi b) e c) le proposte per la concessione di una borsa di studio saranno fatte dal Consiglio d'amministrazione dei rispettivi collegi e presentate al presidente del Consiglio direttivo.
Le proposte dovranno essere particolareggiate e motivate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-69