RegolamentoTitolo III

Art. 65

In vigore dal 30 set 1909
L'orfano che ha conseguito un posto gratuito, deve presentarsi in collegio non più tardi del 15 ottobre; decorsi due mesi da questo termine senza giustificato motivo, decade dal suo diritto. La famiglia dell'orfano che ha conseguito il posto non deve sopportare altra spesa che quella del viaggio per condurre l'orfano al collegio. Sarà all'orfano assegnata la classe secondo il certificato degli studi fatti; ma se, dopo un esperimento di qualche settimana, egli dimostrerà di non avere la preparazione necessaria, ne sarà avvertita la famiglia, e, col consenso di questa, gli verrà assegnata una classe adatta alle sue cognizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-65

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