Regolamento›Titolo III
Art. 61
In vigore dal 11 ott 1912
Per il conferimento dei posti, a parità di condizione economica, avranno la preferenza:
1° gli orfani di padre e di madre ambedue maestri elementari;
2° gli orfani di genitori, uno dei quali sia stato insegnante elementare;
3° gli orfani di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti o abbia esercitato l'ufficio di maestro elementare;
4° i figli d'insegnante reso inabile all'insegnamento per età o per salute e non provvisto di pensione. E fra questi, a parità di condizione economica, avranno la preferenza:
a) i figli di genitori inabili, ambedue maestri elementari;
b) i figli di genitori inabili, dei quali uno sia stato insegnante elementare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-61