RegolamentoTitolo III

Art. 61

In vigore dal 11 ott 1912
Per il conferimento dei posti, a parità di condizione economica, avranno la preferenza: 1° gli orfani di padre e di madre ambedue maestri elementari; 2° gli orfani di genitori, uno dei quali sia stato insegnante elementare; 3° gli orfani di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti o abbia esercitato l'ufficio di maestro elementare; 4° i figli d'insegnante reso inabile all'insegnamento per età o per salute e non provvisto di pensione. E fra questi, a parità di condizione economica, avranno la preferenza: a) i figli di genitori inabili, ambedue maestri elementari; b) i figli di genitori inabili, dei quali uno sia stato insegnante elementare.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-61

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Art. 61 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo