RegolamentoTitolo III

Art. 57

In vigore dal 30 set 1909
Dei figli provenienti dalla stessa famiglia due soli possono partecipare al concorso; e di essi uno solo potrà aspirare al posto o alla borsa, la figliuola a preferenza del figliuolo, e, tra due figliuoli, il maggiore di età a preferenza del minore: figliuolo potrà solo aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, cui è preferito ai figli dei maestri viventi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-57

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Art. 57 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo