Regolamento›Titolo III
Art. 57
In vigore dal 30 set 1909
Dei figli provenienti dalla stessa famiglia due soli possono partecipare al concorso; e di essi uno solo potrà aspirare al posto o alla borsa, la figliuola a preferenza del figliuolo, e, tra due figliuoli, il maggiore di età a preferenza del minore: figliuolo potrà solo aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, cui è preferito ai figli dei maestri viventi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-57