RegolamentoTitolo II

Art. 52

In vigore dal 11 ott 1912
Il Consiglio d'amministrazione, con l'approvazione del presidente del Consiglio direttivo, stabilirà quale somma mensile debba essere affidata all'economo per provvedere ai bisogni giornalieri del convitto. Questa somma sarà conservata in una cassa speciale, la chiave della quale è tenuta dall'economo. Alle deficienze del fondo di cui al primo comma si provvederà con le somme residuali di cui all' e con anticipazioni della Direzione generale degli istituti di previdenza, su richiesta del presidente dell'istituto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-52

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Art. 52 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo