Regolamento›Titolo II
Art. 52
In vigore dal 11 ott 1912
Il Consiglio d'amministrazione, con l'approvazione del presidente del Consiglio direttivo, stabilirà quale somma mensile debba essere affidata all'economo per provvedere ai bisogni giornalieri del convitto.
Questa somma sarà conservata in una cassa speciale, la chiave della quale è tenuta dall'economo.
Alle deficienze del fondo di cui al primo comma si provvederà con le somme residuali di cui all' e con anticipazioni della Direzione generale degli istituti di previdenza, su richiesta del presidente dell'istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-52