Regolamento›Titolo II
Art. 50
In vigore dal 11 ott 1912
Spetta all'economo, per il rispettivo collegio, la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e degli ordini del presidente del Consiglio d'amministrazione in materia amministrativa.
L'economo è il consegnatario dei beni mobili e immobili del convitto. Egli esegue tutti gli ordini di pagamento sottoscritti dal presidente del Consiglio d'amministrazione, rispondendo dei pagamenti stessi. Tiene il giornale di cassa e gli altri registri indicati dal presente regolamento o che fossero stabiliti dal regolamento interno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-50