RegolamentoTitolo II

Art. 50

In vigore dal 11 ott 1912
Spetta all'economo, per il rispettivo collegio, la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e degli ordini del presidente del Consiglio d'amministrazione in materia amministrativa. L'economo è il consegnatario dei beni mobili e immobili del convitto. Egli esegue tutti gli ordini di pagamento sottoscritti dal presidente del Consiglio d'amministrazione, rispondendo dei pagamenti stessi. Tiene il giornale di cassa e gli altri registri indicati dal presente regolamento o che fossero stabiliti dal regolamento interno.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-50

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