RegolamentoTitolo II

Art. 45

In vigore dal 11 ott 1912
Approvato che sia il conto consuntivo, il presidente dell'Istituto ne rimette, contro ricevuto, una copia alla Direzione generale degli istituti di previdenza ed agli economi. L'originale del conto sarà depositato nell'archivio dell'Istituto coi documenti relativi e con un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria. Di tutto si farà constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-45

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Art. 45 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo