Regolamento›Titolo II
Art. 45
In vigore dal 11 ott 1912
Approvato che sia il conto consuntivo, il presidente dell'Istituto ne rimette, contro ricevuto, una copia alla Direzione generale degli istituti di previdenza ed agli economi.
L'originale del conto sarà depositato nell'archivio dell'Istituto coi documenti relativi e con un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria.
Di tutto si farà constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-45