Regolamento›Titolo II
Art. 43
In vigore dal 30 set 1909
Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle rendite e spesa effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.
Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-43