RegolamentoTitolo II

Art. 53

In vigore dal 11 ott 1912
L'economo del collegio di Assisi appartiene al ruolo del personale dei convitti nazionali, e in questa qualità ha tutti i diritti e doveri che gli vengono dalle leggi e dai regolamenti vigenti sui detti istituti, in quanto si riferiscono alla sua condizione e carriera di pubblico funzionario. In caso di trasferimento, l'economo dovrà rendere il conto, e solo quando questo sia stato approvato dal Consiglio direttivo dell'istituto, potrà attenere la restituzione della cauzione depositata alla Cassa depositi e prestiti, o il versamento di essa nelle casse dell'erario, quando egli passi ad esercitare lo stesso ufficio in un convitto nazionale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-53

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Art. 53 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo