Art. 79
RegolamentoTitolo IV

Art. 79

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In vigore dal 30 set 1909
Il corso di complemento per le allieve istitutrici, di cui è parola nell' della legge, sarà istituito per cura del Consiglio direttivo dell'Istituto, a cominciare dall'anno scolastico 1909-910.
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