Art. 77
RegolamentoTitolo III

Art. 77

85 / 124
In vigore dal 30 set 1909
Quando l'alunno sia espulso dal collegio per indisciplinatezza o dimesso per altra ragione, il Consiglio direttivo deve darne avviso alla competente Congregazione di carità, al procuratore del Re ed alla Commissione provinciale di beneficenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-77