Art. 60
RegolamentoTitolo III

Art. 60

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In vigore dal 30 set 1909
L'attestato medico sulle condizioni fisiche del concorrente, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune dove il fanciullo dimora, dovrà dichiarare lo stato sanitario gentilizio, e contenere una particolareggiata relazione sulla costituzione fisica del concorrente. Saranno ammessi al concorso soltanto i giovanetti perfettamente sani, e che non presentino predisposizioni a malattie ereditarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-60