Art. 54
RegolamentoTitolo II

Art. 54

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In vigore dal 11 ott 1912
Il ragioniere del collegio di Anagni tiene i registri di contabilità e compie tutti gli atti amministrativi che dal presidente del Consiglio di amministrazione gli siano ordinati. Redige i capitolati per le forniture secondo le richieste fatte e le istruzioni ricevute dal presidente del Consiglio d'amministrazione. Compila: a) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; b) gli elenchi di riscossione ed i mandati di pagamento, i quali dovranno essere firmati da lui e dal presidente del Consiglio di amministrazione; c) gli inventari del materiale di proprietà dell'istituto, che dovrà tenere sempre al corrente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-54