Art. 49
RegolamentoTitolo II

Art. 49

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In vigore dal 11 ott 1912
Gli economi provvederanno anche al pagamento dei salari al personale inserviente e dei compensi agli insegnanti di discipline speciali, che non siano funzionari dello Stato, su mandati firmati dal rettore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-49