Regolamento›Titolo II
Art. 26
29 / 124In vigore dal 11 ott 1912
La vigilanza sulla riscossione dei proventi della giornata di stipendio sarà esercitata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-26