Art. 2
RegolamentoTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 11 ott 1912
La elezione dei rappresentanti la classe magistrale nel Consiglio direttivo dell'Istituto ha luogo in tutti i Comuni del Regno nella prima quindicina di novembre, in giorno da determinarsi volta per volta dal ministro della pubblica istruzione. Possono prender parte all'elezione i maestri, le maestre, i direttori e le direttrici. Tutti debbono essere forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Sono eleggibili anche le maestre e le direttrici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-2