RegolamentoTitolo III

Art. 29

In vigore dal 10 ott 1907
Della presentazione della domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso, di cui all' della legge, il segretario deve rilasciare ricevuta, ove ne sia richiesto. Col decreto di cui nel primo capoverso del citato articolo il presidente designa il relatore. Con lo stesso decreto il presidente può, ad istanza di parte o di ufficio, dichiarare il ricorso urgente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-29

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