Regolamento›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 10 ott 1907
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto o provvedimento amministrativo, qualora non sia proposta col ricorso, deve farsi mediante istanza diretta alla Giunta, la quale provvede nella prima riunione in Camera di consiglio, salvo il caso previsto nella prima parte dell'.
La domanda dev'essere notificata all'autorità dalla quale l'atto o provvedimento è emanato.
L'autorità può far conoscere le sue osservazioni entro il termine di tre giorni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-27