RegolamentoTitolo III

Art. 23

In vigore dal 10 ott 1907
Il deposito deve essere fatto, in regola generale, dall'istante nell'atto della presentazione di una domanda qualsiasi, la quale reclami una decisione od un provvedimento di qualsivoglia natura per parte della Giunta provinciale amministrativa o del suo presidente o di taluno dei commissari delegati. Nel caso di dissenso sulla quantità del deposito, decide il presidente della Giunta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-23

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Art. 23 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo