Regolamento›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 10 ott 1907
Il deposito del ricorso con la prova dell'eseguita notificazione, con l'atto o provvedimento amministrativo notificato, col mandato speciale del procuratore nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell', e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere fatto nelle ore in cui la segreteria deve rimanere aperta.
Il termine pel deposito assegnato dall' della legge s'intende scaduto nel momento in cui la segreteria si chiude nell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.
Il segretario, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.
Quando le persone, cui fu notificato il ricorso, siano più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.
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