RegolamentoTitolo III

Art. 5

In vigore dal 10 ott 1907
Il termine prefisso agli individui e agli enti direttamente contemplati dall'atto o provvedimento amministrativo per ricorrere alla Giunta provinciale decorre dal giorno in cui hanno ricevuto dall'autorità amministrativa la notificazione dell'atto o provvedimento medesimo. Tutti gli atti e provvedimenti relativi alle materie contemplate dall' della legge devono essere pubblicati nell'albo pretorio, nel primo giorno festivo o di mercato, se emanano dall'autorità comunale, o nel foglio degli annunzi della provincia, se emanano dall'autorità provinciale. Per coloro che non sono direttamente contemplati nell'atto o provvedimento amministrativo, e che vi hanno interesse, il termine a ricorrere decorre dalla data della sua pubblicazione nell'albo pretorio o nel foglio degli annunzi giudiziari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-5

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