Regolamento›Titolo III
Art. 6
In vigore dal 10 ott 1907
L' atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato alle parti interessate a norma delle disposizioni dei regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto è emanato.
In mancanza di tali regolamenti, la notificazione si fa per mezzo di un messo comunale o di un ufficiale giudiziario.
La notificazione è fatta con la consegna di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento.
Il messo comunale o l'ufficiale giudiziario fanno la relazione della consegna nei modi prescritti dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-6