RegolamentoTitolo III

Art. 9

In vigore dal 10 ott 1907
Il ricorso deve essere diretto alla Giunta provinciale amministrativa e deve contenere: 1. La indicazione del nome e cognome e della residenza o domicilio del ricorrente. 2. La indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della notificazione. 3. La esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui quali il ricorso si fonda, con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati, e le conclusioni. 4. La sottoscrizione delle parti, o di una di esse, o del procuratore speciale. Se il ricorso è firmato dal solo procuratore, egli deve essere munito di mandato speciale, che sarà unito al ricorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-9

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