Regolamento›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 10 ott 1907
Il ricorso deve essere diretto alla Giunta provinciale amministrativa e deve contenere:
1. La indicazione del nome e cognome e della residenza o domicilio del ricorrente.
2. La indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della notificazione.
3. La esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui quali il ricorso si fonda, con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati, e le conclusioni.
4. La sottoscrizione delle parti, o di una di esse, o del procuratore speciale.
Se il ricorso è firmato dal solo procuratore, egli deve essere munito di mandato speciale, che sarà unito al ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-9