Regolamento›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 10 ott 1907
Sa il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione d'un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della Provincia, ove ha sede l'autorità che emise l'atto o provvedimento impugnato, e nella Gazzetta ufficiale del Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-13