Regolamento›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 10 ott 1907
Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il presidente può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a fare inserire nel foglio degli annunzi della Provincia e nella Gazzetta ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati, ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-16