Regolamento›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 10 ott 1907
Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno ne è consegnata copia al ministero pubblico presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.
Il ministero pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.
Qualora la persona cui devesi notificare il ricorso abbia nello Stato un procuratore generale, il ricorso può essere notificato a questo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-14