Regolamento›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 10 ott 1907
Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell', e una copia del ricorso deve essere inoltre consegnata al pubblico ministero presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.
Il segretario della procura Regia rilascia ricevuta della detta copia e il procuratore del Re la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti militari o assimilati prestano servizio per la consegna allo interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-15