Regolamento›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 10 ott 1907
La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, con la consegna della copia del ricorso alla persona interessata, o ad uno della famiglia, o addetto alla casa o al servizio della persona interessata, nella residenza, nel domicilio o nella dimora.
La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario; se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
Un originale della relazione è rilasciato all'interessato, e l'altro è consegnato all'autorità o alla parte, d'ordine o ad istanza della quale la notificazione è fatta.
Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere l'atto che si notifica, l'ufficiale giudiziario lascia avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto, e depositata la copia nella casa comunale, consegnandola al sindaco, o chi ne fa le veci, o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario fa attestazione sull'originale e sulla copia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-11