RegolamentoTitolo III

Art. 12

In vigore dal 10 ott 1907
Per le autorità e gli enti morali la notificazione si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni; per gli incapaci a chi ne è legittimamente rappresentante; e per coloro che non possono stare in giudizio senza l'assistenza o l'autorizzazione altrui, la notificazione si fa a loro od alla persona la cui assistenza od autorizzazione è necessaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-12

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Art. 12 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo