Regolamento›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 10 ott 1907
Il ricorso è nullo:
1° se manchi la sottoscrizione richiesta dall';
2° se per la inosservanza delle altre norme prescritte dal suddetto articolo vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
Se il ricorso contenga altre irregolarità, la Giunta può ordinare che sia rinnovato entro il termine che stabilisce nel suo provvedimento.
La comparizione dell'intimato sana la nullità o le irregolarità dell'atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-19