RegolamentoTitolo III

Art. 19

In vigore dal 10 ott 1907
Il ricorso è nullo: 1° se manchi la sottoscrizione richiesta dall'; 2° se per la inosservanza delle altre norme prescritte dal suddetto articolo vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda. Se il ricorso contenga altre irregolarità, la Giunta può ordinare che sia rinnovato entro il termine che stabilisce nel suo provvedimento. La comparizione dell'intimato sana la nullità o le irregolarità dell'atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-19

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