Regolamento›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 10 ott 1907
L'insufficienza del deposito, che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo però a lui il diritto al rimborso contro le parti o il procuratore, mediante ordine di pagamento, da rilasciarsi dal presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-24