RegolamentoTitolo III

Art. 22

In vigore dal 10 ott 1907
Chiunque richieda alla segreteria della Giunta provinciale amministrativa la formazione di un atto deve consegnare tanti fogli di carta bollata quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza. Il segretario rilascia all'interessato ricevuta dell'eseguito deposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;643#art-r-22

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Art. 22 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa. — Testo vigente | Portale Normativo